Cass. pen. n. 4321 del 4 settembre 2000
Testo massima n. 1
Ogni documento scritto per assumere rilevanza e produrre effetti giuridici deve recare in calce la firma del suo autore, sicché è inammissibile la richiesta di riesame di una misura cautelare proposta con atto non sottoscritto dal difensore il cui nome figura impresso in calce allo stesso atto.