Cass. pen. n. 292 del 7 marzo 2000

Testo massima n. 1


In materia di misure cautelari, la richiesta di riesame e l'appello hanno natura di mezzi di impugnazione. Ne consegue che ove i predetti mezzi vengano proposti eventualmente sia dall'imputato sia dal suo difensore è applicabile il principio generale di cui all'art. 583, terzo comma, secondo cui, quando la decorrenza del termine per l'impugnazione è diversa per l'imputato e per il difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

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