Cass. pen. n. 292 del 7 marzo 2000
Testo massima n. 1
In materia di misure cautelari, la richiesta di riesame e l'appello hanno natura di mezzi di impugnazione. Ne consegue che ove i predetti mezzi vengano proposti eventualmente sia dall'imputato sia dal suo difensore è applicabile il principio generale di cui all'art. 583, terzo comma, secondo cui, quando la decorrenza del termine per l'impugnazione è diversa per l'imputato e per il difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo.