Cass. pen. n. 30207 del 30 agosto 2002
Testo massima n. 1
Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., deve provvedersi alla trasmissione degli atti al tribunale del riesame da parte dell'autorità giudiziaria procedente è da ritenere soggetto alla regola generale di cui all'art. 172, comma 4, c.p.p., secondo cui il dies a quo non viene computato.