Cass. pen. n. 20362 del 19 maggio 2001

Testo massima n. 1


In tema di procedimento di riesame delle riesame delle misure cautelari personali la formazione del giudicato cautelare, conseguente all'ordinanza di inammissibilità per rinuncia proposta dall'avente diritto e non impugnata per cassazione, priva di ogni rilevanza il vizio del procedimento di riesame determinato dall'intempestiva trasmissione degli atti, atteso che tale trasmissione non è fine a se stessa, ma ha funzione strumentale rispetto alla decisione.

Testo massima n. 2


La richiesta di riesame, attesa la sua natura di mezzo di impugnazione, è soggetta alla possibilità di rinuncia da parte dell'avente diritto mediante dichiarazione resa anche all'udienza prima dell'inizio della discussione, con la conseguenza che la dichiarazione di inammissibilità del gravame per intervenuta rinuncia produce l'effetto di giudicato cautelare sulla misura applicata.

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