14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7409 del 11 maggio 2012
Testo massima n. 1
L’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, avente per oggetto il trasferimento della proprietà di cosa determinata, postula che l’attore esegua la sua prestazione, o ne faccia offerta nei modi di legge [ art. 2932, secondo comma, c.c. ]. Pertanto l’attore che sostenga di non essere più tenuto a quell’adempimento, per aver già eseguito la prestazione dovuta, ha l’onere di fornire la prova del proprio assunto, a norma dell’art. 2697 c.c., trattandosi di un fatto costitutivo della pretesa di trasferimento della proprietà “ope iudicis”
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