14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8683 del 10 aprile 2013
Posted at 16:37h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il privilegio speciale per il credito di rivalsa IVA spetta sul bene [ nella specie, prodotti petroliferi ] che ha formato oggetto della cessione o al quale si riferisce il servizio, senza che rilevi che esso sia fungibile, ove permanga nella sua individualità – la cui prova incombe sul cedente – perché non consumato o confuso con altri beni omologhi.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]