Cass. civ. n. 22902 del 13 dicembre 2012

Testo massima n. 1


La disposizione dell'art. 1458, primo comma, c.c., per la quale, nei contratti di durata, l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, non significa che abbia diritto alla controprestazione la parte inadempiente, atteso che l'irretroattività della risoluzione concerne le prestazioni "eseguite", non quelle "ineseguite", non venendo meno l'esigenza di rispetto del sinallagma neppure nella disciplina della risoluzione. Pertanto, in caso di affitto di azienda, l'affittuario non è tenuto al pagamento del canone per il periodo nel quale non ha goduto dell'azienda a causa dell'inagibilità dei locali, pur se tale periodo è anteriore alla pronuncia di risoluzione del contratto.