14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9246 del 7 giugno 2012
Testo massima n. 1
In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso di appalto “a corpo”, nel quale il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile, l’eventuale difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico non dà luogo ad un errore di calcolo nel senso di errore materiale rettificabile, ai sensi dell’art. 1430 c.c., poiché ciò che conta è solo il prezzo finale che, quando è accettato, è vincolante per l’appaltatore, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nel computo metrico ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto.
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