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Art. 1430 — Errore di calcolo

Art. 1430 — Errore di calcolo

L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso [ 1429 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3178/2016

L’errore di calcolo, che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell’art. 1430 c.c., si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile “ictu oculi”, non essendo tale, quindi, l’errore che attiene alla stessa individuazione di uno dei termini da computare, quale la cifra iniziale dalla quale detrarre l’importo risarcitorio.

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Cass. civ. n. 9246/2012

In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso di appalto “a corpo”, nel quale il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile, l’eventuale difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico non dà luogo ad un errore di calcolo nel senso di errore materiale rettificabile, ai sensi dell’art. 1430 c.c., poiché ciò che conta è solo il prezzo finale che, quando è accettato, è vincolante per l’appaltatore, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nel computo metrico ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto.

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Cass. civ. n. 21325/2006

In tema di contenzioso tributario, la conciliazione giudiziale, prevista dall’art. 48 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce un istituto deflativo di tipo negoziale, attinente all’esercizio di poteri dispositivi delle parti, che postula la formale contestazione della pretesa erariale nei confronti dell’Amministrazione e l’instaurazione del rapporto processuale con l’organo giudicante, e si sostanzia in un accordo tra le parti, paritariamente formato, avente efficacia novativa delle rispettive pretese, in ordine al quale il giudice tributario è chiamato ad esercitare un controllo di legalità meramente estrinseco, senza poter esprimere alcuna valutazione relativamente alla congruità dell’importo sul quale l’Ufficio e il contribuente si sono accordati. Pertanto, l’errore di calcolo in cui le parti siano incorse nella definizione dell’imponibile o nella determinazione dell’entità del prelievo ricavabile dai parametri di tassazione, in tanto può dar luogo a rettifica, in quanto ricorrano i presupposti di cui all’art. 1430 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento delle imposte sul reddito, emesso nonostante l’intervenuta conciliazione, ritenendo che l’errore di calcolo fatto valere dall’Amministrazione non fosse riconoscibile dal ricorrente, in quanto dal verbale di conciliazione non risultavano i dati in base ai quali doveva computarsi il prelievo).

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Cass. civ. n. 3228/1995

L’errore di calcolo che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell’art. 1430 c.c., si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile tuttavia ictu oculi, in base a quegli stessi dati e criteri, a seguito della ripetizione corretta del calcolo.

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