10 Gen Art. 1431 — Errore riconoscibile
L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza [ 1176 ] avrebbe potuto rilevarlo.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 818/2007
Il pagamento legittimo al lavoratore di una retribuzione superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo indica la volontà di derogare in meglio (ai sensi dell’art. 2077, comma secondo, c.c.), tacitamente manifestata dal datore ed accettata dal lavoratore, il trattamento economico di quest’ultimo e, al riguardo, spetta al primo dedurre e provare l’invalidità di questa volontà contrattuale e non al secondo provare il titolo giustificativo della maggiorazione, il quale è insito nella causa stessa del contratto individuale di lavoro subordinato, autonomamente convenuto purché nel rispetto dei limiti dell’art. 1418 c.c. Pertanto, quando venga affermata dal datore di lavoro l’invalidità della clausola contrattuale avente ad oggetto la prestazione di detta maggiorazione retributiva per errore a lui imputabile, a tale declaratoria potrà pervenirsi solo qualora egli provi, in virtù dell’art. 1431 c.c., che l’errore era riconoscibile dal lavoratore.
Cass. civ. n. 980/1991
In tema di annullabilità del contratto per errore, il requisito della riconoscibilità è posto dagli artt. 1431 e 1428 c.c. a tutela della buona fede dell’altro contraente, per modo che l’indagine sulla ricorrenza di detto requisito si risolve in un’indagine sulla buona fede dell’altro contraente. Pertanto il giudice del merito davanti al quale venga impugnato un contratto per errore non può limitarsi a stabilire se, con riguardo alla dichiarazione dell’errante, egli abbia realmente stipulato alla stregua di una falsa conoscenza della realtà, ma deve altresì accertare se il contraente cui è diretta la dichiarazione dell’errante avrebbe potuto, con l’uso della normale diligenza, riconoscere tale errore, con la conseguenza, in caso positivo di tale indagine, della sussistenza della riconoscibilità dell’errore, che unitamente alla sua essenzialità ne legittima la rilevanza e quindi l’annullamento del contratto.
Cass. civ. n. 2052/1984
In ipotesi di clausola contrattuale affetta da errore (di diritto) la mera conoscenza della stessa da parte dei contraenti non comporta di per sé la riconoscibilità di quell’errore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito, pur avendo esattamente affermato l’essenzialità di un errore di diritto in forza del quale si era data attuazione ad una clausola negoziale affetta da nullità, avevano poi omesso di indagare adeguatamente sulla riconoscibilità dell’errore stesso).
Cass. civ. n. 1706/1977
Al fine dell’annullamento del contratto per errore essenziale di uno dei contraenti, è sufficiente la riconoscibilità di tale vizio del consenso da parte dell’altro contraente, secondo i criteri di
cui all’art. 1431 c.c., e, pertanto, rimane irrilevante ogni indagine sul momento dell’effettiva conoscenza dell’errore medesimo.
Cass. civ. n. 3472/1972
Affinché l’errore, ancorché essenziale, possa rendere annullabile il negozio, è necessario che sussista la sua riconoscibilità, e cioè la possibilità che esso sia riconosciuto dall’altro contraente. Esso si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alle qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
[adrotate group=”7″]