14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5158 del 30 marzo 2012
Testo massima n. 1
Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, ad integrare l’atto scritto, richiesto “ad substantiam”, non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza [ nella specie, relativa al ricevimento di una caparra ], la quale presuppone il contratto e dà la prova dell’avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso.
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