14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1167 del 17 gennaio 2013
Testo massima n. 1
In tema di contratti della P.A., il contratto d’opera professionale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, dall’organo rappresentativo dell’ente, non essendo sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall’organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno, che l’ente può revocare “ad nutum”. In senso contrario, non rileva l’art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, richiamato per i Comuni dall’art. 87 del r.d. n. 383 del 1934, dove è previsto che il contratto con ditte commerciali possa concludersi a distanza, per mezzo di corrispondenza, trattandosi di norma in deroga, applicabile soltanto ai negozi in cui, per esigenze pratiche, la definizione del contenuto dell’accordo è rimessa all'”uso del commercio”, tra i quali non rientra il conferimento di incarichi professionali, che postula, invece, la definizione formale dei vari aspetti del rapporto, anche per rendere possibili i controlli istituzionali dell’autorità tutoria.
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