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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2166 del 31 gennaio 2006

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2166 del 31 gennaio 2006

Testo massima n. 1

In tema di immissioni [ nella specie rumori provocati da attività sportive praticate all’aperto ], il contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle ricreative e sportive, che ai sensi dell’art. 844 c.c. deve essere compiuto anche tenendo conto della condizione dei luoghi, postula la concreta valutazione di ormai diffusi abitudini di vita e comportamenti sociali, nell’ambito dei quali lo svolgimento delle suddette attività, prevalentemente praticate all’aria, è notoriamente più intenso durante le stagioni caratterizzate da un maggior numero di ore di luce e dal clima più favorevole; pertanto, il limite di normale tollerabilità delle immissioni non può essere dal giudice determinato in termini assolutamente avulsi dalla considerazione delle suesposte componenti, trattandosi di elementi intrinsecamente connotanti la liceità delle forme di godimento della proprietà, da valutarsi sullo sfondo del particolare contesto ambientale e sociale nel quale le opposte esigenze assumono rilievo.

Testo massima n. 2

Qualora sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell’uso iure privatorum di beni soggetti, ex art. 831 c.c.. alle norme del codice civile — in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano — la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all’osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione e quindi alle limitazioni del diritto di proprietà, fra le quali rientrano quelle previste dall’art. 844 c.c. essendo esse inidonee a dare luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte finalità che la norma concordataria di cui all’art. 2 delle legge n. 121 del 1985, in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione [ artt. 42 e 32 ], quali il dirito di proprietà e quello alla salute. [ Nella specie, è stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dall’art. 844 c.c. alle immissioni sonore provocate dalle attività sportive praticate nel «campo giochi» di una parrocchia ].

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