14 Mag Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 11028 del 19 maggio 2011
Testo massima n. 1
L’imposizione di un vincolo di uso pubblico sulle strade vicinali permette alla collettività di esercitarvi il diritto di servitù di passaggio con le modalità consentite dalla conformazione della strada, ma non altera il diritto di proprietà della medesima, che rimane privata; pertanto, l’esistenza di tale servitù non consente anche l’utilizzo del sottosuolo di quella strada al fine di collocare tubature, poiché tale attività comporta l’insorgenza di una nuova servitù sul bene privato, diversa da quella di passaggio.
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