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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 456 del 21 marzo 1992

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 456 del 21 marzo 1992

Testo massima n. 1

In materia di misure cautelari personali vige il principio della «domanda cautelare». Ciò, non soltanto quando debba procedersi all’adozione di una misura, ma pure quando vengano in considerazione le modalità esecutive della misura stessa perché le esigenze cautelari risultino aggravate. Con la conseguenza che è illegittima l’iniziativa officiosa del giudice per le indagini preliminari il quale, in mancanza di una richiesta del pubblico ministero, disponga modalità più gravose di applicazione della misura. [ Nella specie, il giudice per le indagini preliminari aveva adottato, nei confronti della persona sottoposta alle indagini — scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare e sottoposto, a norma dell’art. 307 c.p.p., alle misure del divieto d’espatrio, dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora — la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione in alcune ore del giorno ].

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