14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2136 del 11 giugno 1999
Testo massima n. 1
In tema di giudizio di appello, appartiene al giudice di secondo grado [ ed anche al giudice di rinvio che debba decidere su di un appello in materia di provvedimenti restrittivi della libertà ] il potere di sostituire, integrare e modificare la motivazione del provvedimento impugnato; invero, la sua cognizione, anche se circoscritta, quanto all’estensione, ai punti in contestazione, è piena e gli consente di esprimere compiutamente il suo convincimento. [ Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell’indagato che aveva sostenuto la manifesta illogicità della motivazione del tribunale, il quale aveva valorizzato le dichiarazioni di un soggetto, dichiarazioni che il Gip non aveva posto a base del provvedimento coercitivo impugnato ].
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Testo massima n. 1
In tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice è vincolato sia dall’obbligo di esaminare le questioni di diritto che, a seguito di indicazione della cassazione, devono essere affrontate, sia dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici dalla Suprema Corte. Ciò non toglie che egli possa pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, nonché integrando e completando quelle già svolte, alla stessa decisione precedentemente annullata. [ Fattispecie in tema di reiterazione dei comportamenti sintomatici di appartenenza ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in relazione ai quali la cassazione aveva riscontrato incompletezza della motivazione ed imprecisa indicazione dei fatti dai quali erano derivate le nuove contestazioni. In sede di rinvio, il tribunale del riesame aveva integrato ed arricchito la precedente motivazione. La Corte, enunciando il principio sopra riportato ha rigettato il ricorso dell’indagato, che aveva nuovamente dedotto il vizio di motivazione ].
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