14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2022 del 14 settembre 1996
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza dell’ipotesi di reato prevista dall’art. 326, comma terzo, c.p., non è richiesta l’individuazione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio rivelatore delle notizie segrete. Dette informazioni, però, devono riferirsi ad un soggetto di cui sia con certezza accertata tale qualità.
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Testo massima n. 1
La legge 8 agosto 1995, n. 332, non ha apportato alcuna innovazione in ordine al potere-dovere, già insito nel precetto dell’art. 309, comma sesto e nono, c.p.p., del tribunale del riesame di verificare l’osservanza da parte del provvedimento impositivo della misura cautelare delle prescrizioni dell’art. 292, comma secondo, c.p.p. e, quindi, di rilevare la nullità della detta ordinanza, a prescindere dalle censure fatte valere con la richiesta di riesame, la proposizione delle quali, peraltro, è prevista solo come eventuale. La riforma del 1995 rileva, invece, con riguardo al ricorso per saltum in Cassazione, qualora il vizio non abbia formato oggetto di censura, con conseguente dovere della Corte di cassazione di annullare di ufficio senza rinvio per violazione dell’art. 292, comma secondo, c.p.p. il provvedimento impugnato. I poteri del Supremo Collegio, al contrario, saranno circoscritti all’esame dei soli motivi di ricorso qualora la stessa non sia investita del gravame diretto ma dell’impugnazione avverso l’ordinanza del giudice del riesame, che può integrare quello genetico.
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