14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4385 del 26 settembre 1995
Testo massima n. 1
Poiché il comma 2 bis dell’art. 275 c.p.p. nella sua nuova formulazione, a seguito della L. 8 agosto 1995, n. 332, sancisce che la misura della custodia cautelare non può essere disposta ove con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, il Gip, richiesto della misura restrittiva, deve compiere un giudizio prognostico valutando i fatti e la personalità dell’indagato secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p. Solo ove tale valutazione sia negativa – e di tutto ciò è necessario dare atto nella motivazione – sarà possibile emettere il provvedimento impositivo.
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Testo massima n. 2
Qualora all’interno di un ospedale vengano eseguiti lavori dell’impianto di erogazione dei gas medicali e di anestesia afferenti ad una sala operatoria, l’obbligo di verificare il corretto funzionamento del detto impianto, al fine di garantire la ripresa dell’attività chirurgica senza pericolo per i pazienti in dipendenza dei lavori realizzati, incombe, oltre che sul responsabile tecnico amministrativo della struttura sanitaria e sui soggetti ai quali è demandata la materiale esecuzione dei lavori detti, sul primario ospedaliero responsabile del reparto di anestesia che deve, prima di consentire la ripresa dell’attività nella sala operatoria, accertare, direttamente o delegando un medico o un paramedico, che l’erogazione avvenga regolarmente. [ Fattispecie relativa a decesso di paziente, cui era stato somministrato nella fase di risveglio post-operatorio potassiolo di azoto anziché ossigeno, causato dal fatto che, nel corso dei lavori eseguiti nei giorni precedenti sull’impianto di erogazione dei gas medicali e di anestesia, erano stati invertiti i tubi di derivazione afferenti alla sala operatoria con conseguente inversione dei gas erogati dalle bocchette ].
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