14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2025 del 7 luglio 1995
Testo massima n. 1
Il vigente codice di rito autorizza il giudice, nel corso del dibattimento, a trasmettere gli atti al pubblico ministero in due sole ipotesi: quando rilevi che non si è provveduto alla necessaria modificazione dell’imputazione [ art. 521, comma 2 ]; quando rilevi che il pubblico ministero ha operato la modificazione senza la sussistenza dei necessari presupposti [ art. 521, comma 3 ]; e solo in tali ipotesi il provvedimento del giudice è inoppugnabile. Ma, allorché tale restituzione avvenga per altri motivi [ quali potrebbero essere l’opportunità di ulteriori accertamenti ovvero l’eventuale incriminazione di altre persone ], trattasi di ipotesi assolutamente non previste dall’ordinamento giuridico e, quindi, di inammissibile regressione del procedimento. [ Nella specie, relativa ad annullamento sul rilievo della fondatezza del ricorso con il quale si eccepiva l’abnormità del provvedimento, esibita dall’imputato concessione in sanatoria, il pretore rimetteva gli atti al P.M. «per quanto di sua competenza», senza motivare sulle ragioni della decisione ].
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Testo massima n. 2
In tema di misure cautelari personali, nella persistente durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di un determinato soggetto, è illogica la motivazione del giudice che, nel diverso procedimento de libertate, esclude la pericolosità sociale del soggetto stesso – ritenendo perciò superata la presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. – in virtù di fatti e circostanze, relativi al procedimento di prevenzione e in questo destinati eventualmente ad incidere come motivi di revoca, quando di detti fatti e circostanze il giudice della prevenzione non abbia positivamente valutato la rilevanza. [ Nella specie è stata annullata con rinvio l’ordinanza del tribunale che, nella attualità degli effetti della misura di prevenzione a carico dell’indagato, aveva ritenuto che il parere espresso dai carabinieri, favorevole alla revoca della sorveglianza speciale, fosse idoneo a vincere la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p., senza previamente accertare se il suddetto parere avesse sortito esito positivo nel diverso provvedimento per il quale era stato predisposto ].
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