14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1415 del 7 giugno 1996
Testo massima n. 1
Qualora il ruolo del singolo partecipante rivesta, in seno all’associazione di stampo mafioso, carattere di assoluta specificità e di esclusivo rilievo soggettivo e qualora solo in detto ruolo possa consistere il contributo partecipativo al sodalizio, l’accertata impossibilità di svolgere ancora, in concreto, un’attività conforme al predetto ruolo deve significare anche superamento della presunzione di pericolosità sociale che, a norma dell’art. 275 comma 3 c.p.p. impone la misura della custodia cautelare in carcere.
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