14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35440 del 11 settembre 2003
Testo massima n. 1
Il comma 1 bis dell’art. 275 c.p.p. [ in cui si prevede che «contestualmente a una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell’art. 274, comma 1, lett. B e C» ], risponde all’intento del legislatore di estendere i casi in cui una misura cautelare coercitiva può essere applicata e non quelli in cui, avendo perduto efficacia per decorrenza dei termini, può essere ripristinata, rimanendo questi ultimi disciplinati unicamente dall’art. 307 c.p.p.
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