14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 985 del 28 maggio 1996
Testo massima n. 1
Qualora il delitto addebitato al ricorrente sia compreso fra quelli indicati dall’art. 275, comma 3, c.p.p., nel testo sostituito dall’art. 5 della L. n. 332 del 1995, la motivazione in ordine al
tempus commissi delicti non è richiesta, operando per tali reati la «presunzione di adeguatezza» di cui alla norma citata. Ed invero, l’art. 292, comma 2, lett. c ], va considerata nel quadro del principio di adeguatezza della misura custodiale; un quadro diversamente delineato dal comma 3 dell’art. 275 che impone di ritenere presenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria.
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