14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 58 del 3 marzo 1997
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 273 comma secondo c.p.p., la prospettiva di una possibile concessione della sospensione condizionale della pena non è impeditiva dell’adozione di una misura cautelare personale, poiché per l’applicazione delle norme occorre che la causa estintiva del reato sia immediatamente operante, mentre quella derivante dalla sospensione condizionale è subordinata prima ad una valutazione discrezionale del giudice e poi al decorso del tempo senza che il condannato commetta una contravvenzione o un delitto della stessa indole e adempia agli obblighi impostigli. Tale interpretazione è confermata proprio dall’introduzione nel codice dell’art. 275 comma secondo bis, che pone limiti, quando sia prevedibile la sospensione della pena, esclusivamente all’applicabilità delle misure custodiali più afflittive [ detenzione in carcere e arresti domiciliari ].
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Testo massima n. 2
Il divieto dell’adozione di una misura cautelare quando sia ipotizzabile, con la sentenza, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, deve essere riferito esclusivamente alla detenzione in carcere e agli arresti domiciliari e non alle altre limitazioni della libertà personale [ nel caso di specie la presentazione periodica alla caserma dei carabinieri ].
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