14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9234 del 12 luglio 2000
Testo massima n. 1
In tema di pertinenze, è ben possibile limitare contrattualmente la destinazione e l’uso di un bene, assegnato in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa, purché rimanga salva la funzione e la natura pertinenziale del bene. [ Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che, in applicazione del divieto di modifica di destinazione imposto dal regolamento condominiale contrattuale, aveva dichiarato il condomino obbligato al rispetto della destinazione originaria a deposito del solaio, pur se pertinenza dell’appartamento di sua esclusiva proprietà, adibito ad abitazione ].
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