14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4540 del 16 aprile 1993
Testo massima n. 1
L’impianto di autoradio, anche se stabilmente collegato, costituisce una pertinenza dell’autoveicolo, e, pur conservando la propria individualità, è posto in durevole relazione di subordinazione con la cosa principale e, a differenza delle cose accessorie che non sono suscettibili di dominio separato e, quindi, di rapporti distinti rispetto quelli aventi ad oggetto la cosa principale, può rimaner distinta dall’autoveicolo, cosa principale, solo a seguito di diversa, concorde statuizione delle parti. Ne consegue con riguardo alla responsabilità ex recepto l’irrilevanza di una manifestazione unilaterale di volontà del titolare di officina, che a mezzo di cartelli esposti declini ogni responsabilità perla perdita di oggetti, valori e accessori lasciati sull’autovettura in riparazione.
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