Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6037 del 25 gennaio 1999

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6037 del 25 gennaio 1999

Testo massima n. 1

Il reato di cui all’art. 468 c.p. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore, o di chi per lui, senza che occorra, ai fini della perfezione del reato stesso, che di tale strumento venga fatto uso. L’uso [ eventuale ] o anche continuato dello strumento, da parte dell’autore della contraffazione, costituisce, pertanto, un post factum non punibile, con la conseguenza che contraffazione ed uso sono previste come condotte alternative e non possono concorrere.

Testo massima n. 1

In materia di reati contro la fede pubblica, mentre l’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 469 c.p. presuppone una falsificazione dell’impronta del sigillo di un pubblico ufficio, attuata, di volta in volta, con i più diversi mezzi, il reato previsto dall’art. 468 c.p. presuppone invece che si abbia la disponibilità di uno strumento idoneo non ad una sola, ma a tante riproduzioni della stessa impronta, facilmente attuabili mediante la semplice apposizione del sigillo sul documento falsificato.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze