14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6037 del 25 gennaio 1999
Testo massima n. 1
Il reato di cui all’art. 468 c.p. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore, o di chi per lui, senza che occorra, ai fini della perfezione del reato stesso, che di tale strumento venga fatto uso. L’uso [ eventuale ] o anche continuato dello strumento, da parte dell’autore della contraffazione, costituisce, pertanto, un post factum non punibile, con la conseguenza che contraffazione ed uso sono previste come condotte alternative e non possono concorrere.
Testo massima n. 2
In materia di reati contro la fede pubblica, mentre l’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 469 c.p. presuppone una falsificazione dell’impronta del sigillo di un pubblico ufficio, attuata, di volta in volta, con i più diversi mezzi, il reato previsto dall’art. 468 c.p. presuppone invece che si abbia la disponibilità di uno strumento idoneo non ad una sola, ma a tante riproduzioni della stessa impronta, facilmente attuabili mediante la semplice apposizione del sigillo sul documento falsificato.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]