14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 16 del 2 luglio 2002
Testo massima n. 1
La competenza a deliberare sulla richiesta di anticipazione o liquidazione finale del compenso presentata dal custode di cose sequestrate nell’ambito di procedimento penale appartiene nella fase successiva alla sentenza irrevocabile al giudice dell’esecuzione, nella fase delle indagini preliminari al P.M. il quale provvede con decreto motivato, nel corso del giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento il quale provvede de plano, osservandosi, in tutti i casi, le forme stabilite per il procedimento di esecuzione a norma dell’art. 666 c.p.p.
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Testo massima n. 2
Nel procedimento avente ad oggetto la determinazione del compenso al custode di cose oggetto di sequestro disposto ai sensi del codice di procedura penale non è dovuto avviso al Ministero dell’economia e delle finanze sul quale grava l’onere di corrispondere le somme liquidate, non risultando necessaria la sua partecipazione, in quanto in detto procedimento gli interessi patrimoniali dello Stato sono tutelati dal P.M., il cui intervento è obbligatorio a norma dell’art. 666 c.p.p.
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