12 Mag Art. 265 — Spese relative al sequestro penale
Posted at 15:47h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Terzo – Prove > Titolo III – Mezzi di ricerca della prova > Capo III – Sequestri
[1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all’erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell’articolo 264.]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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