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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3018 del 26 marzo 1993

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3018 del 26 marzo 1993

Testo massima n. 1

Contro il provvedimento che, a norma dell’art. 262, secondo comma, c.p.p. abbia disposto il mantenimento del sequestro a garanzia del pagamento delle spese di giustizia, è ammesso, oltre al riesame, ricorso diretto per cassazione.

Testo massima n. 1

In tema di sfruttamento della prostituzione, ogni qualvolta l’agente tragga scientemente profitto dall’altrui prostituzione mediante una coazione che di per sé costituisca reato, egli deve rispondere di tale reato oltre che di sfruttamento della prostituzione. [ Nella specie un agente di polizia, abusando della sua qualità e delle sue funzioni, aveva costretto più volte una prostituta a consegnargli denaro in cambio della sua «protezione»; la Cassazione ha ritenuto il concorso formale tra il reato di sfruttamento della prostituzione e quello di concussione, enunciando il principio di cui in massima ].

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