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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1036 del 5 febbraio 1993

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1036 del 5 febbraio 1993

Testo massima n. 1

Al danno patrimoniale previsto dall’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. deve assegnarsi valore oggettivo intrinseco, e, pertanto, se esso è collegato al reato di ricettazione di moduli di assegni in bianco e di stampati di carte di identità, la valutazione del danno stesso va eseguita rispettivamente in base al valore degli anzidetti moduli [ e non al diritto di credito incorporabile nei titoli ] e in base al valore oggettivo degli stampati senza tener conto dell’eventuale pregiudizio subito dalla pubblica amministrazione.

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