14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15791 del 27 aprile 2005
Testo massima n. 1
Le dichiarazioni spontaneamente rese dall’indagato alla polizia giudiziaria, all’atto dell’arresto in flagranza di reato [ nella specie furto ], sono documentate in verbale, a norma dell’art. 357 comma secondo lett. b ] c.p.p., e che tale verbale, allorquando contiene dichiarazioni ritenute calunniose, costituisce cosa pertinente al reato di calunnia, di cui sono ammessi il sequestro [ art. 253 c.p.p. ], l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento [ art. 431 ] e la conseguente utilizzabilità dibattimentale nel procedimento di calunnia. Il verbale delle predette dichiarazioni è, in ogni caso, un documento a norma dell’art. 234 c.p.p. e, come tale, può essere acquisito a norma dell’art. 190 c.p.p. e utilizzato come prova nel processo per calunnia.
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