12 Mag Art. 235 — Documenti costituenti corpo del reato
1. I documenti che costituiscono corpo del reato [ 253 2] devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga [ 103 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 15791/2005
Le dichiarazioni spontaneamente rese dall’indagato alla polizia giudiziaria, all’atto dell’arresto in flagranza di reato [nella specie furto], sono documentate in verbale, a norma dell’art. 357 comma secondo lett. b] c.p.p., e che tale verbale, allorquando contiene dichiarazioni ritenute calunniose, costituisce cosa pertinente al reato di calunnia, di cui sono ammessi il sequestro [art. 253 c.p.p.], l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento [art. 431] e la conseguente utilizzabilità dibattimentale nel procedimento di calunnia. Il verbale delle predette dichiarazioni è, in ogni caso, un documento a norma dell’art. 234 c.p.p. e, come tale, può essere acquisito a norma dell’art. 190 c.p.p. e utilizzato come prova nel processo per calunnia.
Cass. pen. n. 11/1997
Nel procedimento volto ad accertare il reato di favoreggiamento commesso mediante dichiarazioni fuorvianti rese alla polizia giudiziaria, il verbale in cui queste sono state raccolte ai sensi degli artt. 351 e 357 c.p.p. assume rilievo non già quale atto processuale, bensì quale documento che costituisce corpo di reato; esso invero è atto rappresentativo delle dichiarazioni per mezzo delle quali il reato è stato commesso, e poiché è stato formato nell’ambito di attività investigativa di altro procedimento, deve essere acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 235 e 431, lett. f], c.p.p.
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