Cass. pen. n. 2001 del 15 gennaio 2008
Testo massima n. 1
Gli elementi istruttori acquisiti dal consulente tecnico nominato dal pubblico ministero a norma dell'art. 360 c.p.p. sono utilizzabili unicamente per rispondere ai quesiti e non come prova, in quanto la disciplina prevista per l'attività istruttoria del perito dall'art. 228, comma terzo, c.p.p. si estende analogicamente alla medesima attività istruttoria del consulente tecnico per identità di ratio legis.
Testo massima n. 2
In tema di reati sessuali, deve escludersi la concedibilità dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, c.p. (casi di minore gravità) ove gli abusi perpetrati in danno della vittima si siano protratti nel tempo. (Fattispecie nella quale gli abusi sessuali si erano protratti per un periodo di cinque anni).
Testo massima n. 3
In tema di testimonianza indiretta, il giudice ha l'obbligo di valutarla con speciale cautela, atteso il carattere «mediato» che ha la rappresentazione del fatto da provare, pur dovendosi escludere che la stessa necessiti di elementi di riscontro a fini probatori.