14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2783 del 16 marzo 1992
Posted at 15:53h
in Massimario
Testo massima n. 1
Allorché l’imputato abbia richiesto l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 c.p., il giudice è tenuto a motivare sulla sua mancata concessione, a nulla rilevando che si tratta di circostanza di natura facoltativa.
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Testo massima n. 2
L’istanza di perizia psichiatrica avanzata dalla difesa dell’imputato non preclude la domanda di giudizio abbreviato che, con la sua richiesta di definizione del processo allo stato degli atti, implica tacita rinuncia ad essa.
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