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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1048 del 1 febbraio 1992

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1048 del 1 febbraio 1992

Testo massima n. 1

Appartiene alla competenza funzionale della Corte di cassazione la decisione in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione, comunque qualificata dalla parte, proposta contro un provvedimento che sia unicamente ricorribile. [ Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione della corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ].

Testo massima n. 2

L’art. 192, comma 3 e 4, c.p.p. non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p. o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art. 371, comma 2, lett. b ] c.p.p. perché ha riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo o natura.

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