14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1079 del 1 febbraio 1995
Testo massima n. 1
Eventuali irregolarità nella conduzione dell’interrogatorio dell’imputato devono essere immediatamente eccepite, al fine di fare valere nullità a norma dell’art. 182, comma secondo, c.p.p. [ Nella fattispecie, è stato dedotto nel ricorso per cassazione che erano state acquisite in dibattimento dichiarazioni rese dall’imputato al P.M., utilizzandole poi non per attuare contestazioni ma per richiedere chiarimento su quanto già affermato ]
Articoli correlati
Testo massima n. 2
I gravi indizi richiesti dall’art. 267 c.p.p. quale necessario presupposto del provvedimento che autorizza le intercettazioni telefoniche attengono all’esistenza del reato, e non alla colpevolezza di un soggetto, che può essere del tutto ignoto nel momento in cui l’operazione è disposta. Ciò si desume, oltre che dal dettato dell’art. 267 c.p.p., che usa l’espressione «gravi indizi di reato», in difformità a quella gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p., dal fatto che le norme che autorizzano le intercettazioni consentono, ai fini di tutela della collettività, in via eccezionale, la violazione del diritto di segretezza di ogni forma di comunicazione sancito dall’art. 15, comma primo, della Costituzione anche ai danni di un soggetto che non sia indagato, ad esempio di una parte lesa.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]