14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8088 del 15 luglio 1994
Posted at 15:53h
in Massimario
Testo massima n. 1
Sebbene l’art. 178 c.p.p. preveda a pena di nullità la citazione in giudizio della persona offesa, tuttavia, a norma di quanto disposto dall’art. 182 c.p.p., una tale nullità non può essere eccepita da chi non ha interesse all’osservanza della disposizione violata. [ Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato che all’imputato non poteva essere riconosciuto un interesse alla citazione della persona offesa poiché, altrimenti, ne avrebbe richiesto la citazione quale teste ].
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