14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4131 del 24 novembre 1993
Testo massima n. 1
Sulla revoca dell’indulto condizionato l’art. 674 c.p.p. nulla dispone in relazione al tipo di procedimento che deve essere adottato dal giudice dell’esecuzione competente a provvedere in tutti quei casi in cui la revoca stessa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato; tuttavia, poiché la decisione è assunta su richiesta del pubblico ministero non avendo il giudice il potere di provvedere d’ufficio, è inevitabile l’integrazione del contraddittorio con la parte interessata. Deve quindi ritenersi necessario il procedimento di esecuzione, l’omissione delle cui formalità [ ed in particolare dell’avviso al condannato e della presenza del difensore ] è causa di nullità assuluta.
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