14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 14631 del 8 novembre 1990
Testo massima n. 1
Nel giudizio abbreviato manca la possibilità di qualsiasi modifica del capo di imputazione perché, avendo l’imputato rinunziato al dibattimento ed essendo il consenso delle parti al rito abbreviato formato sulla base degli atti assunti, il giudice deve decidere allo stato degli atti. La violazione del divieto di modificazione, nel predetto giudizio, della contestazione originaria è causa di nullità della contestazione stessa che, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, del nuovo c.p.p., deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi ha assistito, immediatamente dopo la modifica. L’omissione di tale eccezione si risolve nell’accettazione tacita degli effetti dell’atto e ne determina la sanatoria, ai sensi dell’art. 183, lett. a ] del suddetto codice [ fattispecie in cui il pubblico ministero, dopo aver espresso il suo consenso al giudizio abbreviato, aveva contestato la recidiva senza che il difensore eccepisse, immediatamente dopo, la nullità di tale contestazione ].
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