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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12765 del 29 marzo 2011

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12765 del 29 marzo 2011

Testo massima n. 1

La nullità derivante dall’omessa citazione della persona offesa non può essere eccepita dall’imputato, poiché egli manca di interesse all’osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l’eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione.

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