14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2103 del 4 agosto 1999
Testo massima n. 1
In tema di restituzione in termini, si verifica forza maggiore quando si manifesti un impedimento tale da rendere vano ogni sforzo umano, impedimento che derivi da cause esterne e che non sia imputabile a chi tale restituzione richiede. Conseguentemente non può invocare la forza maggiore il P.M. che, rappresentando di essere venuto in possesso degli atti in epoca successiva alla scadenza del termine utile per proporre impugnazione, chieda di essere, per tale motivo, rimesso in termini. [ Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che il P.M., che pure aveva tempestivamente richiesto alla cancelleria del giudice gli atti, avrebbe comunque potuto proporre impugnazione, sulla base della pubblica lettura del provvedimento – in sé compiuto – ovvero avrebbe potuto direttamente attivarsi, nel termine previsto, per acquisire il fascicolo ].
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Testo massima n. 2
Una volta che il tribunale della libertà ha adottata nel termine stabilito dall’art. 309, comma 9, c.p.p. la decisione, depositanto il dispositivo, il procedimento è chiuso e definito, ancorché non sia stata depositata la motivazione nel termine di cui all’art. 128, e le parti non possono più articolare nuove richieste o modificare quelle proposte nè il giudice può modificare la decisione adottata. [ Fattispecie in tema di conflitto tra Gip e Tribunale del riesame in ordine alla competenza a provvedere circa la inefficacia della custodia cautelare sopravvenuta al predetto deposito, risolto dalla Suprema Corte con l’attribuzione della competenza al Gip ].
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