14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 829 del 1 febbraio 1993
Testo massima n. 1
Anche in caso di elezione di domicilio, ex art. 161 c.p.p., la notificazione eseguita personalmente all’imputato, mediante consegna di copia, può essere operata in qualsiasi luogo, così come, particolarmente — nella specie — nel luogo di sua residenza, sicché il rifiuto di riceverla non ha rilevanza alcuna e la notificazione si ha per eseguita.
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Testo massima n. 2
Nel caso in cui, sull’istanza di rinvio inviata dal difensore, il giudice non abbia operato alcuna valutazione — di accoglimento o di rigetto — si determina, per la violazione dell’art. 125, comma terzo, c.p.p., il difetto di assistenza dell’imputato da parte del difensore di fiducia, nei termini di cui agli artt. 178 lett. c ] e 179, comma primo, stesso codice e, quindi, la conseguente nullità assoluta. [ Nella specie, relativa a condanna in contumacia, non risultava dal verbale di udienza alcuna motivazione sul punto ].
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