14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14 del 5 gennaio 1998
Testo massima n. 1
In tema di procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, la disposizione di cui al primo comma dell’art. 315 c.p.p., che prevede la sanzione di inammissibilità della domanda soltanto con riferimento alla mancata osservanza del termine per la sua proposizione, deve essere integrata, in virtù del rinvio operato dal terzo comma del medesimo articolo ed in assenza di motivi idonei ad escludere il rapporto di compatibilità con il precetto di cui al primo comma dell’art. 645 c.p.p. in tema di riparazione dell’errore giudiziario, che prevede la sanzione di inammissibilità della domanda, oltre che per l’intempestività, anche per la mancata osservanza delle forme e delle modalità di proposizione e presentazione ivi disciplinate.
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Testo massima n. 2
Le ipotesi di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui al comma secondo dell’art. 570 costituiscono fattispecie autonoma di reato rispetto a quelle di cui al primo comma del medesimo articolo, sicché non è possibile, a seguito di giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., applicare alternativamente la pena della reclusione o della multa, dovendosi sempre applicare la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria.
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