14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1815 del 16 febbraio 2000
Posted at 20:31h
in Massimario
Testo massima n. 1
Integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio, ex art. 328, comma primo, c.p., la condotta di un pretore che rigetta la richiesta del pubblico ministero di estrarre copia degli atti di un procedimento penale ai fini della impugnazione della sentenza, atteso che le parti hanno diritto di esaminare e ottenere copia degli atti del procedimento per lo svolgimento delle attività inerenti alle facoltà processuali loro riconosciute.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]