14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20475 del 24 maggio 2002
Testo massima n. 1
L’inosservanza dell’art. 523, comma 2, c.p.p. nella parte in cui prescrive che le conclusioni della parte civile devono comprendere anche la determinazione dell’ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, non comporta alcuna nullità.
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Testo massima n. 2
La mancata concessione di un termine a difesa, quale previsto dall’art. 108 c.p.p., nella ipotesi di nomina di nuovo difensore [ conseguente a rinunzia, revoca, incompatibilità del precedente, ovvero nella ipotesi di abbandono da parte dello stesso ] determina nullità generale a regime intermedio, in quanto attiene all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore. Ne consegue che detta nullità dev’essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, c.p.p. e, quindi, al più tardi, immediatamente do po il compimento dell’atto nullo, costituito, nell’ipotesi data, dal provvedimento di diniego del termine in questione.
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