Cass. pen. n. 3898 del 15 febbraio 1996

Testo massima n. 1


Nel vigente ordinamento processuale penale non è ammessa la rinuncia tacita all'incarico da parte del difensore nominato: la stessa invero non può desumersi dalla condotta processuale tenuta dal difensore poiché non compete, di certo, all'autorità giudiziaria, in difetto di una espressa disposizione di legge, sindacare, al di là delle ipotesi del tutto particolari di abbandono o di rifiuto della difesa previste dall'art. 105 c.p.p., le scelte difensive, espressioni di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che il mancato intervento del difensore all'interrogatorio cosiddetto di garanzia potesse essere interpretato quale rinuncia al mandato).

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