12 Mag Art. 107 — Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
1. Il difensore che non accetta l’incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all’autorità procedente e a chi lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all’autorità procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’articolo 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 16958/2018
La rinuncia al mandato difensivo comporta l’obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all’imputato – che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria – un difensore d’ufficio, in quanto l’eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.
Cass. pen. n. 8350/2011
Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, a cui sia stato tempestivamente notificato in precedenza l’avviso per l’udienza, non comporta l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio e di rinviare l’udienza.
Cass. pen. n. 47441/2008
L’onere di comunicare “subito” all’autorità procedente la non accettazione o la rinuncia all’incarico difensivo è assolto solo in caso di comunicazione tempestiva, ovvero quando la stessa non provoca alcun ritardo nella definizione del processo. [In motivazione la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che è tale la comunicazione che non determina rinvii dell’udienza già fissata né rinnovazione delle notificazioni già effettuate].
Cass. pen. n. 3549/1999
In tema di nomina di difensore, la revoca delle precedenti nomine, che risultino in eccedenza rispetto al numero consentito, può avvenire anche attraverso “comportamento concludente”. Invero, non essendo prevista come obbligatoria la adozione di determinate forme, in base ai principi generali di manifestazione della volontà, qualora la parte, pur senza revocare espressamente il mandato conferito a precedente difensore, ne abbia nominato un altro e di questo solo, in concreto, si sia avvalsa [affidando a lui ogni atto ed adempimento in modo che l’incarico risulti espletato direttamente ed autonomamente da tale professionista], deve riconoscersi la sussistenza di un’inequivocabile volontà dell’assistito, diretta a revocare il precedente mandato.
Cass. pen. n. 9478/1998
Nel caso in cui, l’imputato, senza revocare espressamente il precedente difensore, nomini durante il giudizio d’appello altro difensore di fiducia, e solo di questi in concreto si avvalga, concentrando su di esso la propria scelta, a lui affidando la propria difesa in ogni atto, adempimento o parte del procedimento di secondo grado, di guisa che il difensore prescelto, e solo questi in modo personale, diretto e autonomo abbia espletato l’incarico affidatogli, deve ritenersi per facta concludentia ed inequivocabilmente, l’intento dell’imputato stesso di affidare le attività defensionali al solo difensore che lo ha effettivamente assistito, e quindi, in sostanza, di revocare il mandato all’altro difensore.
Cass. pen. n. 1346/1998
Nel vigente ordinamento processuale penale non è prevista la rinuncia tacita, o la revoca tacita, del mandato difensivo. Pertanto sino a che non interviene un espresso atto contrario resta valido l’incarico al difensore di fiducia nominato.
Cass. pen. n. 6660/1997
In tema di rinuncia del difensore al mandato difensivo, qualora un difensore, nominato in primo grado dall’imputato congiuntamente ad altro difensore, non abbia partecipato ad alcuna udienza del giudizio di primo grado, in cui era stato invece sempre presente l’altro difensore, deve ritenersi che egli abbia implicitamente rinunciato al mandato, a nulla rilevando la formale omissione della comunicazione della rinuncia alla autorità procedente prescritta dall’art. 107, comma primo, c.p.p.. Ne consegue che legittimamente l’avviso per il giudizio di appello è dato esclusivamente al difensore che aveva concretamente prestato l’attività difensiva in primo grado.
Cass. pen. n. 4036/1996
Attesi i differenti presupposti della difesa di fiducia e di quella d’ufficio, non può riguardarsi come illegittima la designazione, da parte del giudice, come difensore d’ufficio, del medesimo legale che, già investito di mandato fiduciario, vi aveva rinunciato, restando peraltro tenuto, ai sensi dell’art. 107, comma 3, c.p.p., a continuare, medio tempore , ad assicurare la difesa della parte.
Cass. pen. n. 3898/1996
Nel vigente ordinamento processuale penale non è ammessa la rinuncia tacita all’incarico da parte del difensore nominato: la stessa invero non può desumersi dalla condotta processuale tenuta dal difensore poiché non compete, di certo, all’autorità giudiziaria, in difetto di una espressa disposizione di legge, sindacare, al di là delle ipotesi del tutto particolari di abbandono o di rifiuto della difesa previste dall’art. 105 c.p.p., le scelte difensive, espressioni di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa. [Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che il mancato intervento del difensore all’interrogatorio cosiddetto di garanzia potesse essere interpretato quale rinuncia al mandato].
Cass. pen. n. 9305/1994
Nel caso in cui l’imputato, pur avendo nominato due difensori, si sia limitato in concreto ad avvalersi di uno solo di essi, sul quale ha concentrato la propria scelta originaria, a lui affidando nella prassi la propria difesa in ogni atto, adempimento o parte del procedimento, di guisa che il difensore prescelto, e solo questi in modo personale, diretto e autonomo abbia espletato l’incarico affidatogli, ciò, pur non comportando revoca della nomina formalmente conferita, dimostra, per facta concludentia ed inequivocabilmente, l’intento dell’imputato stesso di affidare le attività defensionali al solo difensore che lo ha effettivamente assistito. Ne consegue che la nullità derivante dall’omessa notificazione a tale difensore dell’avviso della data fissata per il dibattimento, configura una nullità relativa che deve essere eccepita nel termine di cui all’art. 491 c.p.p., espressamente richiamato dall’art. 181, comma 3 dello stesso codice.
Cass. pen. n. 3418/1993
Il difensore di ufficio, nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., non può essere revocato ad libitum , implicitamente, con una successiva nomina di ufficio; in caso di mancato reperimento, mancata comparizione o abbandono di difesa va designato un suo sostituto [che non impediva al difensore «titolare» di intervenire senza bisogno di nuova designazione]. L’inosservanza di dette disposizioni è causa di nullità inquadrabile tra quelle assolute ai sensi dell’art. 178 c.p.p. in quanto attinente all’assenza del difensore.
Cass. pen. n. 7928/1993
Il criterio interpretativo formatosi in relazione al codice di rito del 1930, secondo cui non poteva ritenersi la permanenza della qualità di difensore nell’avvocato che, pur regolarmente avvisato, non si fosse presentato all’udienza del giudizio di primo grado, fosse fatto ivi sostituire onde non spettava al medesimo l’avviso per l’udienza del procedimento di appello, può essere ribadito anche nel quadro normativo del nuovo codice, con riguardo alla situazione in cui, nell’udienza di primo grado, l’imputato sia stato assistito da altro difensore, pure di fiducia ed anch’esso regolarmente avvisato. I dati rilevanti di tale situazione sono infatti riconducibili — per facta concludentia — ad un abbandono della difesa dell’imputato, da parte del detto difensore assente, congiunto alla presa d’atto di ciò, da parte dell’imputato stesso, che peraltro, affidandosi alla sola difesa del difensore presente, mostra di intendere revocare il mandato all’altro difensore. Essendo così riscontrabile la perdita della qualità di difensore in quest’ultimo non gli spetta l’avviso per l’udienza del giudizio di appello.
Cass. pen. n. 11869/1990
Qualora i difensori formulino istanza di rinvio del procedimento dichiarando di rinunciare al mandato in caso di mancato accoglimento della stessa, il giudice non ha obbligo di disporre il rinvio perché la rinuncia condizionata non è prevista dall’ordinamento processuale e perché la rinuncia stessa non è in ogni caso operante fino a quando non sia comunicata alla parte e questa non abbia avuto modo di provvedere alla sostituzione del difensore.
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