Cass. pen. n. 47441 del 22 dicembre 2008
Testo massima n. 1
L'onere di comunicare "subito" all'autorità procedente la non accettazione o la rinuncia all'incarico difensivo è assolto solo in caso di comunicazione tempestiva, ovvero quando la stessa non provoca alcun ritardo nella definizione del processo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che è tale la comunicazione che non determina rinvii dell'udienza già fissata né rinnovazione delle notificazioni già effettuate).