Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8350 del 2 marzo 2011

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8350 del 2 marzo 2011

Testo massima n. 1

In caso di condanna per il reato di falsa testimonianza, il risarcimento disposto in favore della parte civile non può ricomprendere la totalità degli effetti dannosi subiti per la sottoposizione al procedimento penale, ma solo del danno effettivamente derivatole dal mendacio. [ Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva condannato l’imputato al risarcimento del danno determinato dall’instaurazione del processo nei confronti della parte lesa ]

Testo massima n. 1

Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, a cui sia stato tempestivamente notificato in precedenza l’avviso per l’udienza, non comporta l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio e di rinviare l’udienza.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze